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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui limita la valutazione discrezionale ai soli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, escludendo chi ha legami familiari in Italia senza aver formalmente attivato tale istituto. La norma violava gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. e l’art. 8 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.
Di cosa si tratta
Un cittadino straniero si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo a causa di una condanna in materia di stupefacenti, automaticamente ostativa. L’automatismo, però, era attenuato dalla legge solo per chi aveva formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o era già familiare ricongiunto, escludendo chi aveva legami familiari in Italia maturati in modo autonomo. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione ritenendo l’esclusione irragionevole e lesiva del diritto alla vita familiare.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU. La norma censurata consentiva una valutazione caso per caso — e non l’automatismo ostativo — soltanto allo straniero che avesse esercitato il ricongiungimento familiare o fosse familiare ricongiunto, non a chi avesse costruito legami familiari in altro modo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui esclude dalla valutazione discrezionale lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato al di fuori del ricongiungimento formale. Ha invece dichiarato inammissibile la questione concernente l’art. 9 dello stesso decreto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU (bilanciamento tra tutela della vita familiare e esigenze di sicurezza), ritenendo che il livello di tutela CEDU equivalga a quello costituzionale interno.
Il principio
L’automatismo che nega il rinnovo del permesso di soggiorno senza consentire una valutazione concreta dei legami familiari dello straniero viola il diritto alla vita familiare tutelato dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU. La valutazione discrezionale deve essere estesa a tutti gli stranieri con legami familiari in Italia, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento.
Domande e risposte
Cosa cambia per lo straniero con legami familiari in Italia dopo questa sentenza?
Dopo la sentenza, la pubblica amministrazione è tenuta a valutare caso per caso la situazione familiare dello straniero prima di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando questi non abbia formalmente attivato il ricongiungimento familiare. Non vige più un automatismo ostativo assoluto.
Quali elementi deve considerare la valutazione discrezionale?
Secondo la giurisprudenza CEDU richiamata dalla Corte, si devono valutare la gravità e la risalenza del reato, la durata del soggiorno, i legami familiari (coniuge, figli e loro età), le difficoltà che l’espulsione causerebbe ai familiari e la solidità dei legami sociali e culturali con il Paese ospite.
La sentenza riguarda anche il permesso per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998)?
No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 9, limitando l’effetto della pronuncia al solo art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali
- Art. 29 della Costituzione — riconoscimento e tutela della famiglia
- Art. 117 della Costituzione — vincolo di conformità agli obblighi internazionali, tramite cui opera l’art. 8 CEDU
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