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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, che fissava limiti di spesa più favorevoli (80%) rispetto a quelli statali (20-50%) per consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano, con la propria legge finanziaria 2011, aveva fissato per le voci di spesa più sensibili (consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione) un limite dell’80% rispetto alla spesa 2009. La legislazione statale (d.l. n. 78/2010) aveva invece imposto soglie molto più stringenti: 20% per consulenze e pubblicità, 50% per le collaborazioni e la formazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma provinciale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15. Parametri: art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento finanza pubblica) e artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Fissando limiti più elevati rispetto a quelli statali, la Provincia aveva di fatto allentato i vincoli di finanza pubblica che il legislatore statale aveva imposto come principi fondamentali. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale, per difetto di motivazione.
Il principio
Anche le Province autonome devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. Una disposizione provinciale che fissa soglie di spesa meno restrittive di quelle statali non può essere giustificata come esercizio dell’autonomia speciale, perché finisce per violare quei principi fondamentali di riduzione della spesa pubblica che sono vincolanti anche per le autonomie speciali.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Bolzano aveva fissato un limite dell’80% invece del 20-50% statale?
La legge provinciale si limitava a riprodurre i vincoli di spesa generali applicabili alle proprie competenze, ritenendo sufficiente il limite dell’80% come misura di contenimento. Tuttavia, per le voci di spesa specificamente disciplinate dal d.l. n. 78/2010, il legislatore statale aveva imposto soglie molto più basse come principi fondamentali di coordinamento.
Le Province autonome possono derogare ai vincoli statali di spesa?
No, quando si tratta di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Lo Statuto speciale attribuisce competenza alla Provincia in materia di bilancio e organizzazione, ma non la esime dal rispetto dei principi fondamentali che il legislatore statale pone a tutela dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica.
Quali voci di spesa erano coinvolte?
Consulenze, studio e ricerca (lett. a); collaborazioni coordinate e continuative (lett. b); pubblicazioni e campagne pubblicitarie (lett. c); formazione, concorsi e premi (lett. d). Per ciascuna di queste voci il limite statale era più restrittivo di quello provinciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Coordinamento della finanza pubblica come materia di legislazione concorrente
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
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