Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, che fissava limiti di spesa più favorevoli (80%) rispetto a quelli statali (20-50%) per consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano, con la propria legge finanziaria 2011, aveva fissato per le voci di spesa più sensibili (consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione) un limite dell’80% rispetto alla spesa 2009. La legislazione statale (d.l. n. 78/2010) aveva invece imposto soglie molto più stringenti: 20% per consulenze e pubblicità, 50% per le collaborazioni e la formazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma provinciale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15. Parametri: art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento finanza pubblica) e artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Fissando limiti più elevati rispetto a quelli statali, la Provincia aveva di fatto allentato i vincoli di finanza pubblica che il legislatore statale aveva imposto come principi fondamentali. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale, per difetto di motivazione.

Il principio

Anche le Province autonome devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. Una disposizione provinciale che fissa soglie di spesa meno restrittive di quelle statali non può essere giustificata come esercizio dell’autonomia speciale, perché finisce per violare quei principi fondamentali di riduzione della spesa pubblica che sono vincolanti anche per le autonomie speciali.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Bolzano aveva fissato un limite dell’80% invece del 20-50% statale?

La legge provinciale si limitava a riprodurre i vincoli di spesa generali applicabili alle proprie competenze, ritenendo sufficiente il limite dell’80% come misura di contenimento. Tuttavia, per le voci di spesa specificamente disciplinate dal d.l. n. 78/2010, il legislatore statale aveva imposto soglie molto più basse come principi fondamentali di coordinamento.

Le Province autonome possono derogare ai vincoli statali di spesa?

No, quando si tratta di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Lo Statuto speciale attribuisce competenza alla Provincia in materia di bilancio e organizzazione, ma non la esime dal rispetto dei principi fondamentali che il legislatore statale pone a tutela dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica.

Quali voci di spesa erano coinvolte?

Consulenze, studio e ricerca (lett. a); collaborazioni coordinate e continuative (lett. b); pubblicazioni e campagne pubblicitarie (lett. c); formazione, concorsi e premi (lett. d). Per ciascuna di queste voci il limite statale era più restrittivo di quello provinciale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.