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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli – sul rito sommario non convertibile previsto per le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, e manifestamente infondata l’ulteriore censura per eccesso di delega.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha riformato molti riti processuali civili, tra cui quello applicabile alle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione (art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 – testo unico sulle espropriazioni). La riforma ha previsto il rito sommario di cognizione “non convertibile” (cioè senza possibilità di trasformarlo in rito ordinario). La Corte d’appello di Napoli, investita di giudizi di opposizione alla stima, ha dubitato della legittimità di questa scelta legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli ha sollevato, con due ordinanze del 13 luglio 2012, questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 (primo e secondo comma), 77 (primo comma) e 111 (primo comma) della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 77, primo comma, Cost. (eccesso di delega), ritenendo che il rito sommario non convertibile rientrasse legittimamente nell’ambito della delega conferita al Governo dall’art. 54 della legge n. 69 del 2009.
Il principio
La scelta del legislatore delegato di ricondurre le controversie sull’opposizione alla stima espropriativa al rito sommario di cognizione non convertibile non eccede i limiti della delega legislativa, poiché tali controversie presentano prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione compatibili con il rito sommario.
Domande e risposte
Cosa è il rito sommario di cognizione non convertibile?
Si tratta di un procedimento civile semplificato, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., nel quale il giudice ha poteri istruttori più ampi e i tempi sono accelerati. La variante “non convertibile” significa che il giudice non può trasformare il procedimento nel rito ordinario nemmeno se la causa risulti particolarmente complessa.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile in parte?
Il rimettente non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva non manifestamente infondate le censure basate sugli artt. 3, 24 e 111 Cost. Una questione di legittimità costituzionale deve essere motivata con sufficiente precisione sia sulla rilevanza nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza.
Cosa si intende per “opposizione alla stima” in materia espropriativa?
Quando un ente pubblico espropria un terreno o un immobile, deve corrispondere al proprietario un’indennità. Se il proprietario ritiene che la stima dell’indennità sia troppo bassa, può proporre opposizione davanti al giudice ordinario per ottenere una rivalutazione del quantum.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — limiti alla delegazione legislativa: il Governo non può eccedere i confini fissati dalla legge delega
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.