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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della legge della Regione Calabria n. 6/2012 (sospensione dell’efficacia della legge istitutiva del Centro Regionale Sangue). La norma impugnata era già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia retroattiva dalla sentenza n. 131/2012 della stessa Corte, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 24/2011.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria, con la legge n. 6/2012, aveva modificato la legge n. 24/2011 (istitutiva del Centro Regionale Sangue) sostituendo il comma sull’entrata in vigore con una previsione di sospensione dell’efficacia «in attesa dell’attuazione del piano di rientro» dal disavanzo sanitario. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la modifica sostenendo che la mera sospensione non eliminava le norme già censurate e potenzialmente incostituzionali della legge n. 24/2011.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, co. 1, legge Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (modifica alla legge regionale n. 24/2011 istitutiva del Centro Regionale Sangue). Parametri: artt. 81, 97, 117, co. 3, e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Sabino Cassese.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Con sentenza n. 131/2012 (successiva alla proposizione del ricorso), la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge regionale n. 24/2011, compreso l’art. 14, co. 1, modificato dalla norma ora impugnata. La declaratoria di illegittimità opera con effetti ex tunc: la norma impugnata è quindi già stata rimossa dall’ordinamento.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, la norma oggetto di impugnazione viene rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc per effetto di una precedente pronuncia della stessa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esaminato nel merito la questione?
Perché l’oggetto della questione — l’art. 1, co. 1, della legge calabrese n. 6/2012 — era già scomparso dall’ordinamento. La sentenza n. 131/2012 aveva dichiarato l’illegittimità dell’intera legge n. 24/2011 con effetti retroattivi, rendendo privo di senso esaminare una norma che modificava una legge già caducata.
Cos’è il piano di rientro dal disavanzo sanitario?
È un accordo tra la Regione, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia che impone alla Regione misure di riequilibrio del bilancio sanitario. La normativa statale (art. 2, co. 80 e 95, l. n. 191/2009) obbliga le Regioni in piano di rientro a rimuovere anche atti legislativi che ostacolino l’attuazione del piano.
Cosa sarebbe successo se la Corte avesse giudicato nel merito?
Avrebbe dovuto valutare se la sospensione dell’efficacia di una legge (anziché la sua abrogazione) costituisse un rimedio sufficiente a eliminare i vizi costituzionali già segnalati dal ricorrente. Tuttavia, la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 3: coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute come materie di competenza concorrente
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato come parametro
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