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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 27/2011 sul Fondo pensionistico integrativo (FITQ) dei dipendenti regionali: l’art. 4, comma 2 (copertura finanziaria rinviata a futura legge) viola l’art. 81, quarto comma, Cost.; l’art. 7, comma 5 (liquidazione in capitale senza limiti) viola l’art. 117, terzo comma, Cost. e la normativa statale sulla previdenza complementare.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna ha una propria storia previdenziale: il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) per i dipendenti regionali risale al 1965, prima della disciplina nazionale sulla previdenza complementare. Con la legge n. 27/2011, la Regione ha riformato questo fondo, introducendo tra l’altro la possibilità di erogare le prestazioni in forma di capitale (anziché di rendita). Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo violate norme costituzionali in materia di copertura finanziaria e coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27. L’art. 4, comma 2 è censurato per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., perché prevede un contributo regionale al FITQ rinviando la copertura a futura legge finanziaria. L’art. 7, comma 5 è censurato per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 117, terzo comma, Cost., perché ammette la liquidazione in capitale senza rispettare il limite del 50% previsto dalla normativa statale sulla previdenza complementare (d.lgs. n. 252/2005).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 4, comma 2: una legge che prevede nuovi o maggiori oneri deve indicare contestualmente la copertura finanziaria per ogni esercizio, senza rinviare a futuri provvedimenti. L’art. 81, quarto comma, Cost. è violato. Dichiara, in via consequenziale, anche l’illegittimità dell’art. 16, comma 2, della stessa legge, che conteneva la clausola di rinvio alla legge finanziaria. Dichiara poi l’illegittimità dell’art. 7, comma 5, nella parte in cui non prevede il limite del 50% per la liquidazione in capitale, in linea con il d.lgs. n. 252/2005.

Il principio

Le leggi regionali che istituiscono nuove spese devono indicare la copertura finanziaria contestualmente, senza rinvio a futuri provvedimenti: il principio di copertura ex art. 81 Cost. vale anche per le Regioni a statuto speciale. Quanto alla previdenza complementare, le Regioni, anche con competenza concorrente, non possono derogare ai limiti inderogabili posti dalla disciplina statale (d.lgs. n. 252/2005).

Domande e risposte

Cos’è il FITQ della Regione Sardegna?

È il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale sarda, istituito nel 1965. È un fondo di previdenza integrativa ante-riforma, che sopravvive accanto al sistema nazionale della previdenza complementare.

Perché la liquidazione in capitale è rilevante fiscalmente?

Le prestazioni pensionistiche integrative liquidate in capitale beneficiano di un regime di imposizione fiscale separata più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria della rendita. Permettere la liquidazione integrale in capitale senza limiti avrebbe ridotto le entrate fiscali dello Stato.

Quali conseguenze ha la dichiarazione di incostituzionalità?

Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. La Regione deve adeguare la normativa ai principi costituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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