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Con l’ordinanza n. 45 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Toscana n. 6 del 2012 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma impugnata è stata successivamente corretta dalla stessa Regione, e il Governo ha rinunciato al ricorso, con accettazione della Regione.

Di cosa si tratta

L’art. 34, comma 1, lettera b), della legge regionale toscana n. 6 del 2012 aveva sostituito l’art. 41 della legge regionale n. 10 del 2010 in materia di VIA, definendo il «progetto definitivo» ai fini della valutazione ambientale in modo meno stringente rispetto alla normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006). Secondo il Governo, la norma avrebbe consentito di sottoporre alla VIA un progetto solo «preliminare», anziché «definitivo», violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). La Regione ha ammesso che si trattava di un refuso e lo ha corretto con la legge n. 29 del 2012.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (sostituiva dell’art. 41 della L.R. n. 10 del 2010). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso il 4 febbraio 2013, dopo che la legge regionale n. 29 del 2012 (legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) aveva modificato la norma impugnata, rendendola conforme alla disciplina statale. La Regione Toscana ha formalmente accettato la rinuncia il 15 febbraio 2013, determinando così l’estinzione del giudizio.

Il principio

La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative. L’estinzione si verifica anche quando la norma impugnata venga modificata in senso conforme alla Costituzione nelle more del giudizio, venendo così meno l’interesse a coltivare il ricorso.

Domande e risposte

Cosa distingue questa estinzione da quella dell’ord. n. 37 del 2013?

Nell’ord. n. 37 la Regione non si era costituita, e la rinuncia del Governo operava automaticamente; qui la Regione Toscana si era costituita e ha formalmente accettato la rinuncia, il che è il modo ordinario di estinzione del processo nel giudizio incidentale in via principale.

Cosa prevede la normativa statale sulla VIA per il «progetto definitivo»?

L’art. 5, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) definisce «definitivo», ai fini della VIA, il progetto che presenta almeno un livello informativo equivalente al progetto definitivo di opere pubbliche. Solo questo livello di dettaglio consente una valutazione ambientale effettiva degli impatti dell’opera.

Chi ha la competenza sulla VIA?

La disciplina della VIA è ascritta alla materia «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le Regioni possono intervenire per aspetti procedurali interni, ma non possono abbassare gli standard minimi statali di tutela ambientale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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