Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele Iannuzzi in un articolo su Panorama contro il magistrato Giancarlo Caselli. Si tratta della fase di ammissibilità: la Corte riconosce la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.
Di cosa si tratta
L’allora senatore Raffaele Iannuzzi aveva pubblicato nel 2006 sull’settimanale Panorama un articolo intitolato «Criticare la magistratura è un reato», nel quale aveva espresso critiche al magistrato Giancarlo Caselli. Era stato rinviato a giudizio per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato, su richiesta dello stesso Iannuzzi, aveva deliberato che le opinioni contenute nell’articolo erano da considerare insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost., perché coerenti con la sua attività parlamentare. Il GIP di Milano aveva contestato questa delibera, ritenendo che mancasse il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’ex senatore Iannuzzi nell’articolo di stampa, e annullasse la relativa delibera. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, in questa fase preliminare (ammissibilità), dichiara ammissibile il ricorso. Sussistono i requisiti soggettivo (il GIP è organo giurisdizionale indipendente legittimato a sollevare conflitto) e oggettivo (il Senato ha esercitato il potere di dichiarare l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., e il GIP lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali). La Corte dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio nel merito.
Il principio
L’organo giurisdizionale che ritiene illegittimamente esercitata la prerogativa parlamentare di insindacabilità può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. In questa fase la Corte verifica solo l’ammissibilità, rinviando al merito la verifica dell’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.
Domande e risposte
Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa protegge la libertà di mandato, ma si applica solo alle opinioni strettamente connesse all’attività parlamentare (il cosiddetto «nesso funzionale»).
Quando un articolo di stampa può beneficiare dell’insindacabilità?
Solo se costituisce la «proiezione esterna» di una specifica attività parlamentare (intervento in Aula, interrogazione, proposta di legge). Non basta la semplice coincidenza tematica tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare.
Come è andata a finire nel merito?
L’ordinanza n. 25/2013 riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito è stato deciso con successiva pronuncia della Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.