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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 39 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 (semplificazione e sviluppo), nella parte in cui consentiva allo Stato di agire unilateralmente anche nelle materie che richiedono la collaborazione con le Regioni. Le Regioni Veneto, Puglia e Toscana avevano sollevato la questione in riferimento all’art. 117 e al principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

L’art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 (convertito dalla legge n. 35 del 2012) prevedeva che, in caso di inerzia regionale, lo Stato potesse intervenire unilateralmente, senza ricorrere alle sedi di cooperazione con le Regioni, anche nelle ipotesi in cui le materie trattate richiedessero necessariamente un’intesa o un accordo tra Stato e Regioni. Tre Regioni — Veneto, Puglia e Toscana — hanno impugnato la norma sostenendo che violasse l’art. 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 8 della legge n. 131 del 2003.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Parametri: art. 117 della Costituzione e principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (ex art. 120 Cost. e art. 8 della legge n. 131 del 2003). Rimettenti: Regioni Veneto, Puglia e Toscana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117 e del principio di leale collaborazione. Il testo della disposizione non consentiva di ricavare in via interpretativa un’esclusione del potere di decisione unilaterale dello Stato nelle variegate ipotesi di collaborazione necessaria Stato-Regioni. Rimanevano margini di incertezza incompatibili con il riparto delle competenze e con il principio di leale collaborazione.

Il principio

Nelle materie che coinvolgono intreccio di competenze statali e regionali, lo Stato non può agire unilateralmente, bypassando le sedi di cooperazione istituzionale. Il principio di leale collaborazione impone che, ogni volta che le funzioni statali e regionali siano inestricabilmente intrecciate, l’accordo tra i livelli di governo sia la modalità elettiva di composizione degli interessi costituzionalmente tutelati.

Domande e risposte

Cos’è il principio di leale collaborazione?

È un principio costituzionale non scritto, ricavato dalla giurisprudenza della Corte, che impone a Stato e Regioni di cooperare in buona fede, specialmente quando le rispettive competenze si intrecciano. Si manifesta attraverso intese, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e pareri obbligatori.

Quando lo Stato può intervenire in sostituzione di una Regione inerte?

L’art. 120 della Costituzione consente il potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni inadempienti, ma solo nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e dei criteri stabiliti dalla legge. L’intervento unilaterale è ammesso solo in presenza di presupposti stringenti e con il rispetto delle procedure di coinvolgimento regionale.

Quali Regioni hanno impugnato la norma?

Le Regioni Veneto, Puglia e Toscana, con ricorsi separati depositati nel giugno 2012. La Corte ha riunito i giudizi e si è pronunciata con un’unica decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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