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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali due articoli della legge finanziaria regionale della Basilicata 2012: l’art. 19, che prevedeva contributi per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in violazione di precedenti decisioni della Corte, e l’art. 32, in contrasto con le competenze esclusive statali.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012) prevedeva, all’art. 19, un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), mediante rinvio a una legge regionale del 2008. L’art. 32 dettava ulteriori disposizioni che il Governo riteneva invasive di competenze esclusive statali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le norme.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 19 e 32 della legge della Regione Basilicata n. 26/2011 in via principale. L’art. 19 era censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 136 Cost. — quest’ultimo perché riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali; l’art. 32 per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettere q) ed s), Cost. in materia di professioni e tutela dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. L’art. 19 viene annullato perché riproduce, nella sostanza, una normativa già dichiarata incostituzionale dalla Corte in una precedente pronuncia — il che integra la violazione dell’art. 136 Cost. — e per contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento. L’art. 32 è dichiarato incostituzionale per invasione delle competenze legislative esclusive statali.

Il principio

Il legislatore regionale non può riprodurre, nemmeno in forma modificata, disposizioni già dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale: ciò violerebbe il divieto sancito dall’art. 136 Cost. Analogamente, le Regioni non possono legiferare in materie di competenza esclusiva statale come le professioni e la tutela dell’ambiente.

Domande e risposte

Perché riprodurre una norma incostituzionale è vietato?

L’art. 136 Cost. stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Se il legislatore ne riproduce il contenuto, aggira questo effetto e lede l’autorità della pronuncia della Corte; per questo la nuova norma è a sua volta incostituzionale.

Che cosa sono le attività socialmente utili (ASU)?

Sono prestazioni lavorative rese a favore della collettività da soggetti privi di occupazione, retribuite con sussidi pubblici. La stabilizzazione, ovvero la conversione in rapporti di lavoro stabile, è soggetta a limiti fissati dalla normativa statale sul lavoro pubblico.

In che senso l’art. 32 invadeva competenze statali?

La Corte ha accertato che la disposizione interveniva in materie — ordinamento delle professioni e tutela dell’ambiente — che l’art. 117, secondo comma, Cost. riserva in via esclusiva allo Stato, impedendo alla Regione di legiferare autonomamente su tali oggetti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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