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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima una legge della Regione Sardegna che, senza previa comunicazione agli organi statali competenti, consentiva di modificare i vincoli paesaggistici su terreni soggetti a usi civici e permetteva ai Comuni di «attuare» transazioni giurisdizionali sugli stessi beni, invece di limitarsi a «proporre» tali processi.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Sardegna aveva approvato una legge che prevedeva un Piano straordinario di accertamento degli usi civici e autorizzava i Comuni a intervenire su quei beni, anche modificandone i vincoli paesaggistici, senza informare preventivamente lo Stato. Il Governo ha contestato la norma perché il paesaggio è materia di competenza esclusiva statale e qualunque modifica dei vincoli deve essere coordinata con lo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004). La norma non prevedeva la comunicazione agli organi statali delle modifiche ai vincoli paesaggistici, e consentiva ai Comuni di «attuare» anziché solo «proporre» transazioni giurisdizionali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale in due parti: (a) nella parte in cui non prevedeva la tempestiva comunicazione del Piano agli organi statali competenti, affinché lo Stato potesse far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio prima che si producessero effetti giuridici modificativi; (b) nella parte in cui permetteva ai Comuni di «attuare» invece che «proporre» processi di transazione giurisdizionale. Ha dichiarato inammissibile l’intervento del Consorzio Uomini di Massenzatica, privo di legittimazione nel giudizio in via d’azione.

Il principio

La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono modificare i vincoli paesaggistici senza preventiva comunicazione agli organi statali e senza consentire allo Stato di esercitare la propria competenza prima che si producano effetti irreversibili.

Domande e risposte

Una Regione autonoma può modificare i vincoli paesaggistici in autonomia?

No. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare la competenza statale in materia di tutela del paesaggio, garantendo allo Stato la possibilità di intervenire prima che le modifiche producano effetti giuridici.

Cosa significa che i Comuni possono solo «proporre» e non «attuare» transazioni su beni civici?

I Comuni possono avanzare proposte di composizione delle controversie sugli usi civici, ma la competenza a portarle a compimento spetta ad altri soggetti (la Regione o gli organi statali), proprio perché si tratta di beni collettivi con speciale regime giuridico.

Chi può intervenire nei giudizi costituzionali in via d’azione?

Solo i soggetti titolari di potestà legislativa: Stato, Regioni, Province autonome. I privati e le associazioni non possono intervenire in questi giudizi, come confermato dalla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del Consorzio Uomini di Massenzatica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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