Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 83 della legge finanziaria 2010, che attribuisce al commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari ampi poteri, anche normativi, ritenendo che la norma non conferisca poteri sostitutivi di natura legislativa.
Di cosa si tratta
Il TAR Molise era investito del ricorso contro atti del Commissario ad acta della Regione Molise che, in attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, aveva disposto la dismissione dell’ospedale “SS. Rosario” di Venafro, ritenuta in contrasto con la legge regionale e con il piano sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 2 comma 83 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nella parte in cui attribuisce al commissario ad acta il potere di adottare «tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati». Parametri: artt. 1, 5, 70, 77, 114, 117, 120, 121 Cost. Il giudice relatore era Sergio Mattarella (poi Presidente della Repubblica).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione principale, interpretando la norma nel senso che il riferimento a «atti e provvedimenti normativi» non include atti aventi forza di legge. Il commissario ad acta esercita un potere sostitutivo di natura amministrativa, non legislativa, che può derogare a disposizioni regolamentari e amministrative regionali ma non a leggi regionali. La questione subordinata è stata dichiarata inammissibile per mancanza di autonomia rispetto a quella principale.
Il principio
Il potere sostitutivo attribuito al commissario ad acta ex art. 120 comma 2 Cost. ha natura amministrativa: può sostituirsi agli organi regionali nell’esercizio di funzioni amministrative, ma non può derogare o abrogare leggi regionali. La norma censurata, correttamente interpretata, non attribuisce poteri legislativi al commissario.
Domande e risposte
Cos’è il commissario ad acta in materia sanitaria?
Il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Governo quando una Regione non rispetta gli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi sanitari. Si sostituisce agli organi regionali nell’esercizio delle funzioni necessarie per attuare il piano, con poteri di natura amministrativa, organizzativa e gestionale.
Il commissario ad acta può chiudere un ospedale previsto dalla legge regionale?
Secondo l’interpretazione della Corte, il commissario non può derogare a leggi regionali, ma può adottare atti amministrativi in deroga a precedenti atti amministrativi regionali. Se la chiusura dell’ospedale era prevista da una legge regionale, l’atto commissariale dovrebbe rispettarla; se era solo prevista da un piano operativo o da delibere, il commissario può modificarli.
Cos’è il piano di rientro dai disavanzi sanitari?
Il piano di rientro è un accordo tra Stato e Regione per risanare il disavanzo del sistema sanitario regionale, che implica misure di riduzione della spesa, riorganizzazione della rete ospedaliera e razionalizzazione dei servizi. Le Regioni che lo sottoscrivono si impegnano a rispettare specifici obiettivi finanziari e organizzativi, a pena dell’intervento sostitutivo statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative concorrenti in materia di tutela della salute
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.