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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, che richiede l’organica costituzione di corsi completi per il riconoscimento della parità alle scuole private. Il TAR Lazio aveva dubitato della compatibilità di tale requisito con i principi di libertà di insegnamento e parità di trattamento.
Di cosa si tratta
La legge sulla parità scolastica del 2000 fissa i requisiti che le scuole private devono rispettare per essere riconosciute come paritarie e beneficiare dei relativi finanziamenti pubblici. Tra questi vi è l’obbligo di avere «corsi completi»: non si può ottenere la parità per singole classi, tranne nella fase di avvio di nuovi percorsi scolastici. Il TAR Lazio aveva contestato questo requisito, ritenendolo troppo restrittivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione, nel combinato disposto con il regolamento di cui al decreto 29 novembre 2007, n. 267.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 62/2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione.
Il principio
Il legislatore può legittimamente subordinare il riconoscimento della parità scolastica a requisiti strutturali minimi, come la presenza di corsi completi, senza violare la libertà di insegnamento o il principio di uguaglianza. La scelta di non ammettere la parità per singole classi risponde a una logica di coerenza e integrità dell’offerta formativa.
Domande e risposte
Cosa significa che una scuola è paritaria?
Una scuola paritaria è un istituto privato riconosciuto dallo Stato che fa parte del sistema nazionale di istruzione. I suoi diplomi hanno valore legale, i suoi alunni possono usufruire delle stesse garanzie degli studenti statali e può ricevere contributi pubblici.
Perché il requisito dei «corsi completi» non viola la Costituzione?
Perché la parità scolastica comporta oneri e diritti per lo Stato: il legislatore può ragionevolmente esigere che la scuola garantisca un percorso formativo completo prima di integrare il sistema pubblico, senza che ciò comprima la libertà di istituire scuole private.
Una scuola può chiedere la parità per una sola classe?
In linea di principio no, tranne nella fase iniziale di avvio di nuovi corsi completi. Una volta completato il percorso, la parità deve riguardare il ciclo intero.
Norme collegate
- Art. 33 della Costituzione — libertà di insegnamento e diritto di istituire scuole private
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.