Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che applica l’aliquota agevolata dell’1% per l’imposta di registro solo agli acquisti di immobili da soggetti IVA (anche se esenti), escludendo gli acquisti da privati non soggetti IVA: le due situazioni non sono omogenee.
Di cosa si tratta
La società Urbania srl aveva acquistato un fabbricato da un privato non soggetto IVA con l’intenzione di rivenderlo entro tre anni. L’Agenzia delle entrate aveva revocato l’aliquota agevolata dell’1% (prevista per le società immobiliari), perché la norma agevolativa si applica solo quando il cedente è un soggetto IVA che effettua un’operazione esente, non quando il cedente è un privato.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 1 comma 1 quinto periodo della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TU imposta di registro), come introdotto dal d.l. n. 669/1996, nella parte in cui non prevede l’aliquota dell’1% per gli acquisti di società immobiliari da privati non soggetti IVA. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Trapani. Giudice relatore: Giancarlo Coraggio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, rilevando che le due situazioni confrontate non sono omogenee. Il regime IVA-registro è fondato sul principio di alternatività: solo le operazioni che ricadono nell’ambito oggettivo e soggettivo dell’IVA (anche se esenti) sono soggette al registro in misura fissa o agevolata. Le vendite da privati sono al di fuori del campo IVA e non rientrano nel sistema di alternatività.
Il principio
Le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e derogative, espressione di discrezionalità legislativa censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità. La Corte non può estenderne l’ambito applicativo se non quando lo esige la ratio del beneficio. Il diverso trattamento tra acquisti da soggetti IVA e acquisti da privati non soggetti IVA è la conseguenza logica di un sistema di alternatività IVA-registro costruito sulle operazioni rientranti nel campo IVA.
Domande e risposte
Cos’è il principio di alternatività IVA-registro e perché esiste?
Il principio di alternatività evita la doppia imposizione: le operazioni soggette a IVA (anche se esenti) pagano l’imposta di registro in misura fissa o con aliquota ridotta, anziché proporzionale. Questo perché su quelle operazioni grava già l’IVA (o comunque il soggetto cedente è nell’ambito del sistema IVA). Le operazioni fuori campo IVA (come la vendita da privato) non godono di questo beneficio.
Quando si applica l’aliquota dell’1% per le società immobiliari che acquistano per rivendere?
Secondo la norma vigente all’epoca dei fatti, l’aliquota dell’1% si applica quando: il trasferimento ha per oggetto fabbricati esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8-bis d.P.R. n. 633/1972; il cedente è un soggetto IVA; l’acquirente è una società immobiliare; l’acquirente dichiara di rivendere entro tre anni. Se il cedente è un privato, la condizione di «esente IVA» non ricorre.
La disciplina è ancora in vigore?
No. Il d.lgs. n. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) e le successive modifiche hanno riformulato le aliquote dell’imposta di registro, prevedendo ora solo due aliquote (9% e 2%). La questione era rilevante solo ratione temporis per l’acquisto del 2006.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: non vi è discriminazione se le situazioni confrontate non sono omogenee
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.