Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico già riconosciuto ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche: la disciplina del trattamento economico del pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva introdotto, con l’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005 (come sostituito dalla l.r. n. 16 del 2008), una norma che equiparava il trattamento economico di anzianità di tutti i dipendenti regionali a quello più favorevole riconosciuto ai colleghi provenienti da altre amministrazioni. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione nel corso di una causa promossa da una dipendente regionale che chiedeva la perequazione del proprio assegno di anzianità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, l.r. n. 16/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’«ordinamento civile». La norma regionale interferiva con la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, che è riservata alla contrattazione collettiva nazionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La norma regionale, attribuendo per legge a tutti i dipendenti un trattamento economico di anzianità più favorevole — senza che ciò fosse previsto dalla contrattazione collettiva — invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e altera i criteri di progressione retributiva, che devono essere fissati dalla legge statale o dai contratti collettivi.

Il principio

La progressione del trattamento economico dei dipendenti pubblici deve corrispondere a criteri prefissati dalla legge statale o dalla contrattazione collettiva nazionale; una legge regionale non può intervenire a estendere per via unilaterale trattamenti economici più favorevoli, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

Domande e risposte

Le Regioni possono intervenire sul trattamento economico dei propri dipendenti?

Solo nei limiti consentiti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva. Non possono introdurre autonomamente meccanismi di equiparazione o di aumento del trattamento economico che esulino da queste fonti, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?

Si tratta di una voce retributiva legata all’anzianità di servizio, riconosciuta ai dipendenti pubblici che abbiano maturato determinati requisiti di carriera. La sua disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legge statale.

Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni della parte privata a difesa della norma?

La dipendente intervenuta sosteneva che la giurisprudenza costituzionale citata dal rimettente non fosse pertinente al caso. La Corte ha ritenuto invece che la riserva statale in materia di ordinamento civile fosse pienamente applicabile, rendendo illegittima la norma regionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.