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La Corte costituzionale ha respinto la questione su una norma in materia di trattamento di fine rapporto dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ritenendo che il legislatore delegato non abbia violato i limiti della delega né le regole di copertura della spesa.
Di cosa si tratta
I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie hanno un rapporto di lavoro peculiare. Una norma del 1992 ne disciplina il trattamento previdenziale e di fine rapporto, equiparandolo a quello del lavoro dipendente. Il Tribunale di Trento dubitava che la disciplina rispettasse i limiti della delega legislativa e le regole sull’equilibrio di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevato dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione (limiti della delega legislativa e copertura della spesa).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quello del lavoro dipendente, non ha violato le regole di copertura della spesa né ha introdotto modifiche strutturali estranee al mandato della delega.
Il principio
La scelta del legislatore delegato di assimilare il trattamento dei direttori delle aziende sanitarie a quello del lavoro dipendente, pur non essendo l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole e rientra nei limiti della delega, senza violare le regole costituzionali di copertura della spesa.
Domande e risposte
Chi sono i soggetti interessati dalla norma?
I direttori generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie, il cui trattamento di fine rapporto è equiparato a quello del lavoro dipendente.
Perché era evocato l’art. 76 Cost.?
Perché il giudice dubitava che il decreto legislativo avesse rispettato i principi e i criteri della legge di delega; l’art. 81 era invocato sotto il profilo della copertura della spesa.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché la scelta del legislatore delegato, sebbene non l’unica possibile, non è manifestamente irragionevole, rientra nei limiti della delega e non viola le regole di copertura della spesa.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — è tra i parametri evocati: disciplina la delega legislativa e i suoi limiti.
- Art. 81 della Costituzione — richiamato sulla copertura finanziaria e l’equilibrio di bilancio.
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