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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su norme di contenimento della spesa che incidevano sulle retribuzioni nel pubblico impiego, sollevate dal TAR Abruzzo. La pronuncia è di carattere processuale.

Di cosa si tratta

Le manovre di finanza pubblica del 2010 e del 2011 hanno introdotto misure di contenimento della spesa che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Il TAR Abruzzo dubitava della legittimità di tali misure rispetto a un ampio ventaglio di parametri costituzionali, dalla tutela del lavoro all’imparzialità e indipendenza della magistratura.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) e l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148 del 2011), sollevati dal TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, definendo il giudizio in via processuale senza pronunciarsi nel merito sulle misure di contenimento della spesa.

Il principio

Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità sono definite con una pronuncia di rito: la manifesta inammissibilità preclude l’esame nel merito delle censure sollevate.

Domande e risposte

Su quali norme verteva il giudizio?

Su misure di contenimento della spesa pubblica contenute nei decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 138 del 2011, incidenti sui trattamenti economici nel pubblico impiego.

Che cosa significa la decisione di manifesta inammissibilità?

Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, chiudendo il giudizio per ragioni processuali.

Le misure sui trattamenti economici sono quindi legittime?

La Corte non lo ha stabilito in questa pronuncia: la decisione è processuale e non entra nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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