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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, in corso di causa, imponeva al Commissario straordinario per il Comune di Roma requisiti professionali maturati nel solo settore privato. Era un intervento retroattivo che alterava una controversia in cui il Governo era parte.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva revocato e sostituito il Commissario straordinario per il piano di rientro del Comune di Roma. Dopo che il giudice amministrativo aveva annullato la prima revoca, una nuova norma introduceva il requisito dell’esperienza maturata nel settore privato, di cui era in possesso solo il nuovo commissario.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 7, del d.l. n. 225 del 2010 (che introduce l’art. 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009), in riferimento agli artt. 77, 97, 101, 102, 104, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. La norma, retroattiva e incidente su un giudizio pendente di cui il Governo era parte, viola l’art. 111, primo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. La giustificazione addotta non costituisce un motivo imperativo di interesse generale. Assorbiti gli altri profili.
Il principio
L’intervento del legislatore su un giudizio in corso, per favorire una delle parti in assenza di motivi imperativi di interesse generale, viola la parità delle armi processuali e il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma censurata?
Che il Commissario straordinario per il Comune di Roma dovesse possedere requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria acquisiti nel settore privato.
Perché viola il giusto processo?
Perché introdotta in corso di causa, con effetto retroattivo, determinava l’esito della controversia a favore del Governo, che era parte del giudizio, alterando la parità delle armi processuali.
La giustificazione del Governo era valida?
No: privilegiare l’esperienza nel solo settore privato si basava su assunti indimostrati e non costituiva un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la deroga.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — invocato sul buon andamento e sull’accesso all’impiego pubblico
- Art. 111 della Costituzione — violato per la lesione della parità delle armi processuali
- Art. 117 della Costituzione — violato in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo
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