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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia di Trento che ancorava l’indennità di espropriazione delle aree non edificabili al solo valore agricolo medio tabellare, ignorando il valore di mercato del bene.
Di cosa si tratta
Un proprietario contestava l’indennità per l’esproprio di una striscia di terreno destinata a viabilità e ferrovia: calcolata sui valori agricoli tabellari risultava di circa 5.300 euro, mentre il valore di mercato stimato superava i 10.000 euro. La Corte d’appello dubitava della congruità del criterio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1993, come modificato nel 2006, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Il criterio del valore agricolo medio, già censurato per la normativa statale dalla sentenza n. 181 del 2011, è sostanzialmente riprodotto dalla norma trentina e va dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 42, terzo comma, Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.
Il principio
L’indennità di espropriazione, pur potendo non coincidere integralmente con il valore venale, deve mantenere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene, così da garantire all’espropriato un serio ristoro: il valore agricolo medio tabellare elude questo legame.
Domande e risposte
Cos’è il valore agricolo medio?
È un valore tabellare calcolato in base al tipo di coltura e alla zona agraria, che prescinde dalle caratteristiche specifiche del singolo terreno espropriato.
Perché il criterio è illegittimo?
Perché ignora la posizione, il valore intrinseco e le caratteristiche del bene, allontanandosi dal valore di mercato e dal «serio ristoro» dovuto all’espropriato.
La Provincia di Trento aveva competenza in materia?
Sì, ha competenza legislativa primaria sull’espropriazione, ma deve esercitarla in armonia con la Costituzione e con gli obblighi internazionali, come la CEDU.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — violato per il difetto di serio ristoro nell’indennità espropriativa
- Art. 117 della Costituzione — violato in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU sul rispetto dei beni
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