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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dalla legge n. 40 del 2004, nei casi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili.
Di cosa si tratta
La legge n. 40 del 2004 vietava in modo assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con gameti donati da terzi. Tre tribunali, investiti dalle domande di coppie colpite da gravi forme di sterilità, hanno dubitato della legittimità costituzionale di tale divieto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Milano, Firenze e Catania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui vieta alla coppia il ricorso alla PMA di tipo eterologo in presenza di una patologia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili; ha inoltre dichiarato illegittimi l’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e l’art. 12, comma 1.
Il principio
Il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in presenza di patologie che causino sterilità o infertilità assolute e irreversibili, è costituzionalmente illegittimo: comprime in modo irragionevole il diritto della coppia di formare una famiglia e la tutela della salute, anche psichica.
Domande e risposte
Che cos’è la fecondazione eterologa?
È la tecnica di procreazione medicalmente assistita in cui almeno uno dei gameti (ovulo o spermatozoo) proviene da un donatore esterno alla coppia.
Cosa ha deciso esattamente la Corte?
Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa per le coppie con sterilità o infertilità assolute e irreversibili, eliminando anche le sanzioni e le limitazioni connesse a quel divieto.
Il divieto vale ancora?
No, nei limiti indicati dalla sentenza: per le coppie affette dalle patologie descritte la fecondazione eterologa non può più essere vietata in modo assoluto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Invocato a tutela dei diritti inviolabili e della famiglia.
- Art. 3 della Costituzione — Invocato sul principio di eguaglianza e ragionevolezza del divieto.
- Art. 29 della Costituzione — Invocato sui diritti della famiglia.
- Art. 31 della Costituzione — Invocato sulla protezione della famiglia e della maternità.
- Art. 32 della Costituzione — Invocato sul diritto alla salute, anche psichica.
- Art. 117 della Costituzione — Invocato, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.
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