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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sul codice del processo amministrativo, nella parte in cui concentra presso il TAR del Lazio la competenza sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Di cosa si tratta
Il codice del processo amministrativo attribuisce in via funzionale e inderogabile al TAR del Lazio, sede di Roma, le cause riguardanti l’Agenzia per i beni confiscati. Il giudice calabrese riteneva irragionevole questa deroga ai normali criteri territoriali di competenza.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo): la prima questione in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) sugli artt. 13-16; la seconda, sugli artt. 14 e 135, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 13, 14, 15 e 16 sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., e non fondata la questione sugli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost.
Il principio
La concentrazione presso il TAR del Lazio della competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia per i beni confiscati non è in contrasto con i parametri costituzionali sulla competenza e sul giusto processo; la connessa censura di eccesso di delega è inammissibile.
Domande e risposte
Perché le cause vanno al TAR del Lazio?
Perché il codice del processo amministrativo attribuisce a quel tribunale la competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
Che differenza c’è tra le due decisioni?
Sulla censura di eccesso di delega (art. 76 Cost.) la questione è stata dichiarata inammissibile; sulla violazione dei criteri di competenza e del giusto processo è stata respinta nel merito come non fondata.
La concentrazione della competenza è legittima?
Sì: la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore non violi i parametri costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Invocato sulla ragionevolezza della deroga ai criteri di competenza.
- Art. 24 della Costituzione — Invocato sul diritto di difesa.
- Art. 25 della Costituzione — Invocato sul giudice naturale precostituito per legge.
- Art. 76 della Costituzione — Parametro della questione dichiarata inammissibile: eccesso di delega.
- Art. 111 della Costituzione — Invocato sulla ragionevole durata del processo.
- Art. 125 della Costituzione — Invocato sull’articolazione regionale della giustizia amministrativa.
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