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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla legge reg. Piemonte n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano. La creazione del nuovo Comune non richiedeva, nei termini prospettati dal rimettente, una preventiva e specifica copertura finanziaria a pena di illegittimità.

Di cosa si tratta

Il TAR Piemonte, investito del ricorso del Comune di Settimo Torinese contro l’istituzione del nuovo Comune di Mappano (creato per distacco di porzioni di territorio da più Comuni), riteneva che la legge regionale fosse illegittima per mancanza di adeguata copertura finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Piemonte aveva sollevato le questioni sugli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost., ritenendo che non fosse possibile istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Il principio

L’istituzione di un nuovo Comune da parte della legge regionale non è, di per sé, subordinata a una previa e analitica copertura finanziaria nei termini prospettati dal giudice rimettente: le questioni proposte non hanno colto un vizio costituzionale della legge.

Domande e risposte

Perché era stata impugnata la legge?

Il TAR riteneva che l’istituzione del Comune di Mappano fosse priva di adeguata copertura finanziaria, con violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni non fondate: la legge regionale istitutiva del Comune non era affetta dai vizi denunciati.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

L’equilibrio di bilancio (art. 81), il buon andamento dell’amministrazione (art. 97) e l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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