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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che faceva subentrare l’Azienda sanitaria di Potenza nei contratti di lavoro privato del personale SIACP escludendo che ciò instaurasse un rapporto di pubblico impiego: la disciplina dei rapporti di lavoro privato spetta in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria regionale della Basilicata aveva trasferito le attività sanitarie della Sezione italiana dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all’Azienda sanitaria di Potenza, prevedendo che quest’ultima subentrasse nei contratti di lavoro di diritto privato del personale «senza che ciò costituisca l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego».
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16 (che sostituiva l’art. 27, comma 2, della legge reg. n. 26 del 2011) e l’art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ritenendo invasa la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 26 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 16 della legge reg. n. 7 del 2013. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa all’art. 29, comma 6, lettera g).
Il principio
La regolazione dei rapporti di lavoro di diritto privato rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la Regione non può dettarne la disciplina, nemmeno per il personale che transita verso un ente del servizio sanitario regionale.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la Regione Basilicata?
Che l’Azienda sanitaria di Potenza subentrasse nei contratti di lavoro privato del personale SIACP, senza che ciò desse luogo a un rapporto di pubblico impiego.
Perché la norma è stata dichiarata illegittima?
Perché disciplinava rapporti di lavoro di diritto privato, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato nell’ambito dell’ordinamento civile.
La Corte ha accolto tutte le censure?
No: ha accolto quella sull’art. 27, comma 2, ultimo periodo, ma ha respinto, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 29, comma 6, lettera g).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro principale: la Corte ravvisa l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l).
- Art. 97 della Costituzione — evocato dal ricorrente in relazione ai principi sull’organizzazione dei pubblici uffici.
- Art. 3 della Costituzione — richiamato come parametro di ragionevolezza nel ricorso statale.
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