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La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sull’impugnazione di una norma marchigiana in materia di bonifica e irrigazione, venuti meno i presupposti per la decisione di merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Marche che riordinava gli interventi di bonifica e irrigazione e riorganizzava i consorzi di bonifica regionali. Nel corso del giudizio è però venuta meno la materia del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (riordino degli interventi in materia di bonifica e irrigazione), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 13 del 2013.
Il principio
Venuta meno la materia del contendere — ad esempio per modifica o abrogazione della norma impugnata — il giudizio in via principale si estingue, senza pronuncia sul merito.
Domande e risposte
La Corte ha deciso il merito?
No: ha dichiarato estinto il giudizio.
Quale norma era impugnata?
L’art. 3 della legge reg. Marche n. 13 del 2013 sul riordino della bonifica e dei consorzi.
Quali parametri erano invocati?
L’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s) e riparto di competenze (terzo comma), parametri invocati
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