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La Corte dichiara non fondata la questione: la norma del d.l. n. 78/2010 che impone la gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per la Provincia autonoma di Bolzano.
Di cosa si tratta
Nel quadro delle misure di contenimento della spesa del d.l. n. 78/2010, l’art. 5, comma 5, ha introdotto la gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (compresa la partecipazione a organi collegiali), con diritto al solo rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), lamentando un vincolo puntuale su una singola voce di spesa, lesivo dell’autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Richiamando la sentenza n. 151 del 2012, qualifica la norma come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza statale ex art. 117, terzo comma, Cost. e vincolante anche per le autonomie speciali, che restano tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Il principio di gratuità degli incarichi pubblici per i titolari di cariche elettive costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: come tale vincola anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, che non possono sottrarvisi neppure invocando l’autonomia finanziaria statutaria.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma impugnata?
La gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, con diritto al solo rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta.
Perché vincola anche la Provincia di Bolzano?
Perché è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), al quale anche le autonomie speciali devono adeguare la propria legislazione.
La crisi economica giustificava deroghe alle competenze?
No: la Corte ribadisce che neppure situazioni eccezionali consentono allo Stato di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: la norma è principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — evocato sull’autonomia finanziaria, ritenuta non lesa
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