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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012 sui controlli della Corte dei conti relativi alle Regioni e ai gruppi consiliari, salvaguardando le prerogative dei Consigli regionali e l’autonomia delle Regioni a statuto speciale, e respingendo le altre censure.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni introdotto nel 2012, in particolare sul rendiconto dei gruppi consiliari. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento avevano contestato l’ingerenza di tali controlli nella loro autonomia costituzionalmente garantita.
La questione di legittimità costituzionale
Le ricorrenti hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione e alle norme dei rispettivi statuti speciali, lamentando la lesione dell’autonomia regionale e delle prerogative dei Consigli e dei gruppi consiliari.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto alcune censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale di più previsioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 — tra cui quelle che coinvolgevano il presidente della Regione anziché il presidente del Consiglio regionale nei controlli sui gruppi e quelle sulla decadenza e restituzione delle somme — e dell’art. 148 del Testo unico degli enti locali nei confronti di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni.
Il principio
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni risponde a esigenze di tutela degli equilibri di bilancio, ma deve rispettare le prerogative dei Consigli regionali e l’autonomia delle Regioni a statuto speciale: il legislatore non può coinvolgere il presidente della Regione in funzioni proprie del Consiglio né comprimere l’autonomia oltre i limiti consentiti.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva il decreto-legge n. 174 del 2012?
Un rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, in particolare sul rendiconto dei gruppi consiliari, con meccanismi di decadenza e restituzione delle somme non rendicontate.
Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
Diverse previsioni dell’art. 1 del decreto, tra cui quelle che attribuivano al presidente della Regione, anziché al presidente del Consiglio regionale, ruoli nei controlli sui gruppi, e alcune norme su decadenza e restituzione, oltre all’art. 148 del Testo unico degli enti locali per FVG e Sardegna.
L’intero impianto dei controlli è stato annullato?
No: la Corte ha annullato solo alcune disposizioni, dichiarando le altre questioni inammissibili o non fondate, salvaguardando l’impianto dei controlli nei limiti del rispetto dell’autonomia regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e autonomia regionale, tra i parametri principali invocati dalle ricorrenti.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti territoriali, al centro delle censure.
- Art. 116 della Costituzione — forme di autonomia speciale, richiamato dalle Regioni a statuto speciale ricorrenti.
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