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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 73 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che limita il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Di cosa si tratta

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era tradizionalmente ammesso anche per controversie spettanti al giudice ordinario. Il codice del processo amministrativo del 2010 lo ha invece limitato alle controversie di giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega autorizzasse questa innovazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione: si lamentava che la norma avesse innovato in una materia estranea alla delega di riordino del processo amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione non è estranea alla delega, perché il ricorso straordinario ha ormai assunto natura di rimedio giustiziale, e l’innovazione è una conseguenza logica e necessaria del riordino, rispondente a una finalità di ricomposizione sistematica compatibile con la delega.

Il principio

Una delega di riordino o riassetto consente al legislatore delegato di introdurre innovazioni strettamente necessarie alla ricomposizione sistematica della materia: la limitazione del ricorso straordinario alle controversie amministrative è coerente con la natura giustiziale ormai assunta dall’istituto.

Domande e risposte

Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

È un rimedio amministrativo, oggi a carattere giustiziale, alternativo al ricorso giurisdizionale, sul quale il Consiglio di Stato esprime un parere vincolante.

Perché ora è limitato alla giurisdizione amministrativa?

Perché, divenuto rimedio giustiziale con parere vincolante, la sua estensione alle controversie del giudice ordinario avrebbe creato sovrapposizioni fra giurisdizioni.

La delega autorizzava questa modifica?

Sì: la Corte ha ritenuto l’innovazione conseguenza logica e necessaria del riordino del processo amministrativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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