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Con la sentenza n. 69 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul rito previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, in particolare sulla decisione del tribunale in composizione collegiale e sulla non convertibilità del rito sommario.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha ricondotto al rito sommario i procedimenti per la liquidazione dei compensi degli avvocati, prevedendo la decisione del tribunale in composizione collegiale e l’impossibilità di convertire il rito. Il Tribunale di Verona dubitava che ciò rispettasse la legge delega e fosse ragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 e l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, in riferimento agli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione: si contestava l’eccesso di delega e l’irragionevolezza della collegialità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la collegialità ribadisce un criterio già previsto dall’ordinamento processuale, la non convertibilità del rito discende espressamente dalla legge delega e la riserva di collegialità rientra nella discrezionalità insindacabile del legislatore in materia processuale.
Il principio
Nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza: la scelta della composizione collegiale e della non convertibilità del rito sommario per la liquidazione degli onorari forensi è legittima.
Domande e risposte
Perché gli onorari forensi si decidono in collegio?
Perché si tratta di procedimenti camerali, per i quali il codice di procedura civile già prevedeva la composizione collegiale.
Si può convertire il rito sommario in ordinario?
No: per questi procedimenti la conversione è esclusa, in forza di una precisa indicazione della legge delega.
La scelta della collegialità è sindacabile?
Solo entro il limite della non manifesta irragionevolezza: la Corte ha ritenuto la scelta legittima e giustificata.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — è il parametro sui limiti della delega legislativa, principale censura.
- Art. 3 della Costituzione — riguarda la ragionevolezza della scelta della collegialità.
- Art. 97 della Costituzione — riguarda il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
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