Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso del Governo contro una legge della Regione Basilicata, perché depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione previsto dalla legge n. 87 del 1953.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 33 del 2012, che approvava la localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in variante al piano paesaggistico nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. La controversia riguardava la tutela del paesaggio e dell’ambiente in un’area protetta, ma la Corte non è entrata nel merito per una ragione esclusivamente processuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva censurato la norma regionale in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando la mancanza della pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione e della valutazione di incidenza ambientale in area SIC/ZPS.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso, pervenuto al destinatario il 21 febbraio 2013, andava depositato entro dieci giorni; il termine, scadente di domenica 3 marzo e prorogato a lunedì 4 marzo, era ormai decorso al momento del deposito (5 marzo 2013). Trattandosi di termine perentorio, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

Il principio

Il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in via principale è perentorio e decorre dal momento in cui l’atto perviene al destinatario: il suo mancato rispetto preclude l’esame del merito, a prescindere dalla fondatezza delle censure.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha esaminato il merito?

Perché il ricorso del Governo è stato depositato in cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, con conseguente manifesta inammissibilità.

Da quando decorre il termine per il deposito?

Dal momento in cui l’atto perviene al destinatario, non dalla data di spedizione per la notificazione.

Che cosa significa «termine perentorio»?

Significa che il suo mancato rispetto comporta una decadenza non sanabile: l’atto tardivo non può produrre effetti e la questione non può essere esaminata nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.