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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, introdotti dalla legge di conversione: le norme che parificavano il trattamento delle droghe leggere e pesanti erano del tutto estranee al contenuto del decreto e quindi adottate in violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
È la pronuncia che ha travolto la cosiddetta disciplina «Fini-Giovanardi» in materia di stupefacenti. Le disposizioni contestate, inserite solo in sede di conversione del decreto-legge del 2005, avevano riformato in modo sistematico i reati sugli stupefacenti, equiparando le sanzioni per le droghe «leggere» e quelle «pesanti», prima distinte. Il decreto originario riguardava invece la sicurezza, i finanziamenti per le Olimpiadi invernali e il recupero dei tossicodipendenti recidivi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato la questione in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’eterogeneità tra le norme aggiunte in conversione e il contenuto del decreto-legge. La Corte ha richiamato anche gli artt. 72 e 25 Cost. quanto alle modalità di formazione della legge e alla riserva di legge in materia penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005. Il vizio è procedurale: le disposizioni, prive di ogni nesso funzionale con il decreto, erano state adottate in carenza dei presupposti per il potere di conversione. Per effetto della caducazione torna ad applicarsi l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo precedente, mai validamente abrogato.
Il principio
La legge di conversione ha natura funzionalizzata e specializzata: non può introdurre norme eterogenee, prive di legame logico-giuridico con il decreto-legge. Le disposizioni aggiunte in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. sono adottate in carenza di potere e, in quanto radicalmente viziate, sono inidonee a innovare l’ordinamento e perfino ad abrogare la normativa preesistente, che riprende vigore.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso in concreto questa sentenza?
Ha annullato le norme del 2006 che equiparavano droghe leggere e pesanti, facendo rivivere la precedente disciplina dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con trattamento più mite per le droghe leggere.
Qual era il vizio della legge?
Un vizio di procedura: norme del tutto estranee al contenuto del decreto-legge erano state inserite con la legge di conversione, in violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Che effetto ha sui processi già definiti o in corso?
Spetta al giudice comune applicare la legge penale più favorevole al reo, secondo i principi sulla successione delle leggi penali nel tempo, evitando che la dichiarazione di illegittimità pregiudichi la posizione degli imputati.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — è il parametro decisivo: disciplina i presupposti e i limiti del decreto-legge e della relativa legge di conversione.
- Art. 72 della Costituzione — riguarda il procedimento ordinario di formazione della legge, eluso dall’inserimento in conversione.
- Art. 25 della Costituzione — sancisce la riserva di legge in materia penale, richiamata quanto agli effetti della pronuncia.
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