Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte respinge (tra inammissibilità e non fondatezza) le questioni delle Province autonome di Bolzano e Trento contro l’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012 sulle gare per la distribuzione del gas e nel settore idroelettrico: la disciplina non invade le competenze provinciali.
Di cosa si tratta
Il decreto «crescita» del 2012 disciplina le gare per la distribuzione del gas naturale e nel settore idroelettrico. Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato alcune disposizioni, ritenendole lesive delle loro competenze, anche in materia di grandi derivazioni idroelettriche.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n. 83 del 2012, in riferimento agli artt. 116, 117 e 118 Cost., allo statuto del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, oltre al principio di leale collaborazione. Rimettenti: Province autonome di Bolzano e Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e, in parte, dichiarato manifestamente inammissibili le questioni e, in parte, non fondate quelle riferite agli statuti speciali e agli artt. 117 e 118 Cost., escludendo l’invasione delle competenze provinciali.
Il principio
La disciplina statale delle gare per la distribuzione del gas e nel settore idroelettrico non eccede le competenze dello Stato né lede l’autonomia delle Province di Bolzano e Trento.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 37 impugnato?
Le gare per la distribuzione del gas naturale e nel settore idroelettrico.
Perché le Province autonome hanno perso?
Perché la Corte ha escluso che la disciplina statale invadesse le competenze provinciali in materia di concessioni idroelettriche e affini.
Le questioni sono state esaminate tutte nel merito?
No: alcune sono state dichiarate manifestamente inammissibili, altre non fondate.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — forme di autonomia delle Province a statuto speciale
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, terzo comma
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.