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La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 59 del 2014, ha respinto le contestazioni di vari tribunali alla riforma che ha soppresso piccoli tribunali e sezioni distaccate. Alcune questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili, altre manifestamente infondate.

Di cosa si tratta

La cosiddetta riforma della geografia giudiziaria (legge delega n. 148 del 2011 e decreto legislativo n. 155 del 2012) ha riorganizzato gli uffici giudiziari di primo grado, sopprimendo alcuni tribunali e sezioni distaccate per realizzare risparmi di spesa e maggiore efficienza. Diversi tribunali (Orvieto, Forlì-Cesena, Sanremo-Ventimiglia) e il TAR Lazio avevano sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando in particolare l’uso scorretto della delega e del procedimento legislativo.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti contestavano l’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento, fra l’altro, agli artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione: in sostanza si sosteneva che la norma sulla riorganizzazione fosse «intrusa» nella legge di conversione e che la soppressione dei singoli uffici violasse i criteri di delega.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sanremo-Ventimiglia (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondate le restanti, richiamando la precedente sentenza n. 237 del 2013: la riforma rientra in una scelta organizzativa legittima, fondata su un’adeguata istruttoria, e non viola i criteri della delega né le regole sul procedimento legislativo.

Il principio

La soppressione di tribunali e sezioni distaccate è una misura organizzativa rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato, che può perseguire risparmi di spesa ed efficienza del sistema giudiziario senza che ciò leda di per sé i parametri costituzionali, purché vi sia un’istruttoria adeguata e un corretto bilanciamento degli interessi.

Domande e risposte

Cosa decide la Corte sulla soppressione dei tribunali?

La Corte non entra nel merito politico della scelta, ma verifica solo che la riforma rispetti la Costituzione: nel caso del 2014 ha ritenuto legittima la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Perché alcune questioni sono inammissibili?

Perché il giudice che le aveva sollevate non aveva spiegato adeguatamente perché la questione fosse rilevante per il processo in corso: senza questa motivazione la Corte non può decidere.

La riforma poteva essere inserita nella legge di conversione?

Sì: la Corte, richiamando la sentenza n. 237 del 2013, ha escluso che la disposizione fosse estranea all’oggetto del decreto-legge e che fosse violato il procedimento di approvazione delle leggi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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