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La Corte dichiara non fondate tutte le questioni delle Regioni contro l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, che impone ai piccoli Comuni l’esercizio associato delle funzioni fondamentali. La disciplina rientra nella competenza statale sulle funzioni fondamentali e nel coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

Per ridurre la spesa, lo Stato ha imposto ai Comuni fino a 5.000 abitanti di esercitare in forma associata (unioni o convenzioni) le funzioni fondamentali. Cinque Regioni hanno contestato questa disciplina come invasiva delle loro competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, 119 e 123 Cost. e allo statuto sardo. Rimettenti: Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia e Regione autonoma Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni, ritenendo che la definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni spetti allo Stato e che la disciplina dell’esercizio associato sia riconducibile al coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

La competenza statale sulle «funzioni fondamentali» di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera p) e le esigenze di contenimento della spesa giustificano l’obbligo di esercizio associato per i Comuni minori.

Domande e risposte

Cosa impone l’art. 19?

Ai Comuni fino a 5.000 abitanti l’esercizio in forma associata, mediante unioni o convenzioni, delle funzioni fondamentali.

Perché le Regioni hanno perso?

Perché le funzioni fondamentali dei Comuni spettano allo Stato e la disciplina serve al coordinamento della finanza pubblica, materie sottratte alla competenza regionale residuale.

Era leso anche il ruolo della Regione?

No: la Corte ha ritenuto legittimo affidare alla Regione la sola individuazione delle dimensioni territoriali ottimali.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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