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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che consente al Commissario per gli usi civici di avviare d’ufficio i giudizi che poi decide: difetta la motivazione sulla rilevanza, dato che la norma processuale aveva già avuto applicazione.
Di cosa si tratta
Il Commissario regionale per gli usi civici può iniziare d’ufficio i procedimenti che poi decide. La Corte di cassazione riteneva questa concentrazione di funzioni in contrasto con la terzietà e imparzialità del giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 (riordinamento degli usi civici), in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Rimettente: Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: priva di motivazione sull’art. 24 e, quanto all’art. 111, carente sulla rilevanza, perché il giudizio era stato avviato nel 1993, quando la norma processuale era applicabile e non ancora messa in discussione.
Il principio
Una norma processuale che ha avuto applicazione prima che ne fosse prospettata l’incostituzionalità non può fondare una questione rilevante; il nuovo art. 111 non ha introdotto un valore costituzionale prima inesistente.
Domande e risposte
Qual era il problema sollevato?
La concentrazione, nel Commissario per gli usi civici, del potere di iniziare e insieme decidere i giudizi, in contrasto con la terzietà del giudice.
Perché la Corte non l’ha decisa nel merito?
Per difetto di motivazione sulla rilevanza: la norma processuale aveva già avuto applicazione quando la sua pretesa incostituzionalità non si era ancora verificata.
La riforma dell’art. 111 cambia qualcosa?
No: secondo la Corte la nuova formulazione non ha introdotto un valore di terzietà prima inesistente.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa (parametro privo di motivazione)
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice
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