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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (notifica al difensore di fiducia): l’ordinanza era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione.
Di cosa si tratta
La legge consente di notificare gli atti penali, compreso il decreto di citazione a giudizio, presso il difensore di fiducia. Il Tribunale di Firenze (sez. Empoli) dubitava che ciò garantisse l’effettiva conoscenza del processo all’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice non aveva chiarito se nel caso concreto fosse venuto meno il rapporto tra difensore e assistito, né aveva motivato in modo autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare l’eccezione difensiva.
Il principio
La nomina del difensore di fiducia comporta un dovere di informazione verso l’assistito; in ogni caso il giudice deve descrivere il fatto e motivare autonomamente la questione, senza rinviare agli atti di parte.
Domande e risposte
Cosa contestava il giudice?
Che la notifica presso il difensore di fiducia non garantisse all’imputato l’effettiva conoscenza del processo.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché mancavano la descrizione del caso concreto e una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.
La notifica al difensore è valida?
La Corte, richiamando la sentenza n. 136 del 2008, ricorda che la nomina del difensore di fiducia implica un dovere di informazione verso il cliente.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, terzo comma
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