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La Corte dichiara non fondata la questione sul diverso calcolo dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato: l’aumento del limite per ogni familiare convivente, previsto solo per il processo penale, è frutto di una scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.
Di cosa si tratta
Un cittadino straniero, escluso da una graduatoria per l’assegnazione di alloggio pubblico, si era visto negare il patrocinio a spese dello Stato per superamento del limite di reddito. Lamentava che, solo per il processo penale, i limiti reddituali sono aumentati per ciascun familiare convivente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato il combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. n. 113 del 2002 (riprodotti nel d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, solo per il processo penale, l’aumento del limite di reddito di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. La questione era sollevata dal TRGA di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è da sempre differenziata tra processo penale e altri tipi di giudizio: l’istituto nacque per il processo penale, in coerenza con il modello accusatorio, e solo successivamente fu esteso agli altri processi. La diversa modalità di calcolo dei limiti di reddito per il processo penale non è quindi una scelta priva di giustificazione, ma rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore.
Il principio
La differenziazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tra processo penale e altri giudizi rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il diritto di difesa dei non abbienti.
Domande e risposte
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
È l’istituto che consente alle persone non abbienti di difendersi in giudizio con un difensore retribuito dallo Stato, al ricorrere di determinati limiti di reddito.
Perché per il penale i limiti sono più favorevoli?
Perché, storicamente, l’istituto nacque per il processo penale in coerenza con il modello accusatorio; la Corte ritiene non irragionevole un regime differenziato rispetto agli altri processi.
La differenza viola il diritto di difesa?
No: la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., ricollegando la diversità alla discrezionalità del legislatore e alla diversa natura dei processi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa dei non abbienti, garantito anche dal patrocinio a spese dello Stato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la differenza tra i tipi di processo
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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