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La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi avviati dalle Province autonome di Bolzano e Trento contro la norma che destinava allo Stato il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato. Entrambe le ricorrenti avevano rinunciato dopo un accordo in materia di finanza pubblica con il Governo.
Di cosa si tratta
Per finanziare misure sulla giustizia, l’art. 53, comma 1, del d.l. 90/2014 aveva aumentato gli importi del contributo unificato (la tassa per accedere alla giustizia) e riservato allo Stato il relativo maggior gettito. Le Province autonome contestavano la riserva all’erario, ritenendola lesiva delle proprie prerogative finanziarie statutarie.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorsi in via principale delle Province autonome di Bolzano e Trento censuravano l’art. 53, comma 1, del d.l. 90/2014 in riferimento alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato l’estinzione dei processi. Entrambe le Province autonome avevano rinunciato all’impugnativa a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva accettato le rinunce, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Il principio
L’accettazione della rinuncia al ricorso da parte di tutte le parti costituite estingue il processo costituzionale. Anche in questo caso l’esito riflette la composizione in sede politica, mediante accordo Stato-autonomie, di un contenzioso sulle competenze finanziarie.
Domande e risposte
Cos’è il contributo unificato?
È il tributo che si versa per avviare un procedimento giudiziario; l’importo varia in base al valore e al tipo di causa. La norma impugnata ne aveva aumentato gli importi destinando allo Stato il maggior gettito.
Perché i processi si sono estinti?
Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi dopo un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica, e tali rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio.
Cosa contestavano le Province?
Ritenevano che mancassero i presupposti per riservare allo Stato il maggior gettito del contributo unificato, in violazione delle loro competenze finanziarie statutarie e dei parametri costituzionali sull’autonomia finanziaria.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-autonomie, parametro invocato dalle Province
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, profilo centrale della riserva all’erario
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