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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul calcolo delle pensioni dei lavoratori che avevano prestato attività in Svizzera, già decisa con la sentenza n. 264 del 2012. La norma interpretativa che disciplina la riliquidazione dei trattamenti pensionistici è stata confermata.
Di cosa si tratta
I lavoratori che hanno versato contributi in Svizzera e poi li hanno trasferiti in Italia chiedevano che la pensione fosse calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, e non su quella ricostruita dall’INPS con l’aliquota italiana, più alta. Una legge del 2006 aveva chiarito in senso a loro sfavorevole il criterio di calcolo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia aveva sollevato questione sull’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Maggio e altri contro Italia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, perché identica a quella già decisa con la sentenza n. 264 del 2012; il giudice rimettente non aveva dedotto argomenti nuovi. Sono state respinte anche le richieste di ampliamento del thema decidendum e di rinvio pregiudiziale.
Il principio
Quando una questione è identica a una già decisa e non vengono prospettati argomenti nuovi, la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza richiamando il precedente: nel bilanciamento tra la garanzia CEDU e gli altri valori costituzionali, la norma interpretativa sul calcolo delle pensioni resta legittima.
Domande e risposte
La pensione viene calcolata sui contributi versati in Svizzera?
No. Secondo la disciplina confermata dalla Corte, il trattamento è calcolato con un meccanismo che fa riferimento all’aliquota contributiva italiana, e non sulla retribuzione effettivamente percepita in Svizzera.
Che ruolo aveva la sentenza CEDU sul caso Maggio?
Il giudice rimettente la richiamava per sostenere l’illegittimità della norma; la Corte ha però ritenuto la questione già risolta con la propria sentenza n. 264 del 2012, dichiarandola manifestamente infondata.
Perché non è stato disposto il rinvio alla Corte di giustizia UE?
Perché l’ampliamento ai parametri europei era stato prospettato tardivamente e l’ordinanza mancava degli elementi necessari; la valutazione sul rinvio è rimessa al giudice del processo principale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il primo comma vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
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