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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte non ha deciso nel merito la questione con cui la Regione Veneto contestava la nuova formulazione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige: la questione è stata dichiarata inammissibile.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 518, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) sostituiva l’art. 80 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale, con la possibilità di istituire e disciplinare tributi locali anche in deroga alla legge statale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto impugnava l’art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, contestando l’ampliamento della competenza tributaria delle Province autonome.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 518, senza esaminarne il merito.

Il principio

L’inammissibilità chiude il giudizio su un profilo processuale: la Corte non si pronuncia sulla legittimità dell’ampliamento della competenza delle Province autonome in materia di finanza locale, né sull’ammissibilità delle censure di una Regione ordinaria rispetto a norme che riguardano l’assetto di altre autonomie.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma impugnata?

La sostituzione dell’art. 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige, attribuendo alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale e la possibilità di istituire tributi locali anche in deroga alla legge statale.

Chi aveva sollevato la questione?

La Regione Veneto, con ricorso in via principale.

Come si è conclusa?

Con una dichiarazione di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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