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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte non ha deciso nel merito le questioni sul concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale: processi in parte estinti per rinuncia e in parte chiusi per cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 481, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) imponeva anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un concorso alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, mediante le procedure dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione siciliana impugnavano l’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 in riferimento ai rispettivi statuti speciali e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi promossi da Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano e cessata la materia del contendere sulle questioni promosse dalla Valle d’Aosta, senza decisione sul merito.

Il principio

Anche quando la questione attiene a rilevanti profili di autonomia finanziaria, il giudizio costituzionale si chiude in via processuale — con estinzione o cessazione della materia del contendere — se le ricorrenti rinunciano o se le sopravvenienze normative fanno venir meno l’interesse alla decisione.

Domande e risposte

Che cosa imponeva il comma 481?

Un concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Perché non c’è stata una decisione di merito?

Perché i processi sono stati in parte estinti per rinuncia e in parte chiusi per cessazione della materia del contendere.

Quali parametri erano invocati?

Gli statuti speciali e gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, sull’autonomia finanziaria.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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