Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte non ha deciso nel merito le questioni sui poteri dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico: le ha dichiarate inammissibili.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, e il Testo unico dei servizi di media (d.lgs. n. 177 del 2005) attribuiscono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) poteri di vigilanza che possono incidere sulla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, anche in via d’urgenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del d.lgs. n. 70 del 2003 e dell’art. 32-bis, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, in quanto avrebbero consentito all’AGCOM di limitare con propri regolamenti la circolazione dei servizi online.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito dei poteri dell’AGCOM.

Il principio

La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di valutare nel merito la compatibilità delle norme con i parametri invocati, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica: la pronuncia si arresta a un profilo processuale.

Domande e risposte

Quali poteri erano in discussione?

I poteri di vigilanza e regolamentari dell’AGCOM in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico, potenzialmente idonei a limitare la circolazione dei contenuti online.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione.

Come si è conclusa la decisione?

Con una pronuncia di inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito delle questioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.