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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge di stabilità 2014 che riservavano allo Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all’evasione fiscale anche per entrate spettanti alla Regione siciliana, in violazione del suo statuto speciale finanziario.

Di cosa si tratta

L’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 179 e da 431 a 435, destinava a fondi statali risorse derivanti, tra l’altro, dal maggior gettito di tributi riscossi sul territorio e dal contrasto all’evasione fiscale. Le autonomie speciali contestavano l’incidenza di tale riserva sulle entrate ad esse spettanti in base ai propri statuti.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione siciliana impugnavano i commi 157, 179 e da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli statuti speciali (per la Sicilia, il r.d.lgs. n. 455 del 1946) e ai parametri costituzionali sull’autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, e dei commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013 nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana, riservando allo Stato il maggior gettito da contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato e riscosse nel territorio della Regione. Ha inoltre dichiarato estinti i processi relativi ad alcune questioni promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, per intervenuta rinuncia.

Il principio

Lo Stato non può riservarsi unilateralmente il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione quando si tratta di entrate spettanti, in base allo statuto speciale, alla Regione: una simile riserva viola l’autonomia finanziaria garantita dall’ordinamento finanziario speciale.

Domande e risposte

Quali norme sono state dichiarate illegittime?

L’art. 1, comma 179, e i commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana.

Qual era il vizio?

La riserva allo Stato del maggior gettito da contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, ma spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

Che fine hanno fatto le questioni delle Province autonome?

Alcune sono state dichiarate estinte per rinuncia ai ricorsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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