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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale non è entrata nel merito del concorso finanziario imposto alle Regioni a statuto speciale dalla Legge di stabilità 2014: i giudizi si sono chiusi per ragioni processuali, con processi estinti per rinuncia e cessazione della materia del contendere dopo le modifiche normative sopravvenute.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013) imponeva alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica, con accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Diverse autonomie speciali — Valle d’Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trento e Bolzano — impugnarono la disciplina ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni e le Province autonome contestavano l’art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013 in riferimento ai rispettivi statuti speciali e agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, oltre ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione desunti dagli artt. 3, 5 e 120 Cost.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi promossi da Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni promosse dalla Valle d’Aosta e dalla Sicilia, a seguito di rinunce e di modifiche normative sopravvenute. Non vi è quindi stata una decisione sul merito della legittimità costituzionale.

Il principio

Quando le parti rinunciano al ricorso o quando la norma impugnata viene modificata o sostituita in modo da soddisfare le pretese delle ricorrenti, il giudizio costituzionale si chiude in via processuale — con estinzione del processo o cessazione della materia del contendere — senza che la Corte si pronunci sul merito.

Domande e risposte

Che cosa imponeva la norma impugnata?

Un ulteriore concorso delle Regioni speciali e delle Province autonome al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2014, mediante accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché alcuni ricorsi sono stati oggetto di rinuncia (con conseguente estinzione del processo) e per altri le modifiche normative sopravvenute hanno fatto venir meno l’interesse, determinando la cessazione della materia del contendere.

Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

L’estinzione consegue alla rinuncia al ricorso accettata; la cessazione della materia del contendere si ha quando, per fatti sopravvenuti (tipicamente la modifica della norma), non sussiste più una controversia da decidere.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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