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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Sardegna sulla clausola di salvaguardia della legge di stabilità 2013: dopo la rinuncia all’impugnazione di quasi tutte le altre norme, la disposizione è rimasta priva di qualunque potenzialità lesiva, facendo venir meno l’interesse a proseguire.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2013 contiene una clausola di salvaguardia secondo cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome attuano le sue disposizioni nelle forme stabilite dai rispettivi statuti. La Regione Sardegna riteneva questa formula troppo restrittiva rispetto ad altre clausole, perché non garantirebbe espressamente il rispetto dello statuto in caso di attuazione lesiva.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento a numerosi articoli dello statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione, oltre al principio di uguaglianza e ragionevolezza. La clausola, secondo la ricorrente, avrebbe consentito un’attuazione delle norme della legge anche in contrasto con lo statuto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Una clausola di salvaguardia ha senso solo in relazione ad altre norme della legge che pretendano di applicarsi alla ricorrente; ma la Sardegna aveva rinunciato all’impugnazione della gran parte di quelle disposizioni e, per le poche rimaste (commi 380 e 387), la clausola non rilevava. Venuta meno ogni potenzialità lesiva, mancava l’interesse a proseguire il giudizio.
Il principio
L’impugnazione di una clausola di salvaguardia richiede un interesse concreto e attuale: se vengono meno le norme rispetto alle quali la clausola dovrebbe operare, la questione perde potenzialità lesiva ed è inammissibile per difetto di interesse a proseguire.
Domande e risposte
Che cos’è una clausola di salvaguardia?
È una disposizione che stabilisce come le Regioni e Province ad autonomia speciale applicano una legge statale, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la Regione aveva rinunciato a impugnare quasi tutte le norme della legge cui la clausola si riferiva: senza quelle norme, la clausola non poteva più arrecare alcuna lesione concreta.
La Corte ha valutato se la clausola fosse formulata male?
No. Mancando l’interesse a proseguire, la Corte non è entrata nel merito della formulazione della clausola.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, tra i parametri invocati
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria, tra i parametri invocati
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati
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