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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il particolare controllo preventivo sulle leggi siciliane è venuto meno, e con esso il potere del Commissario di impugnare le delibere legislative regionali.

Di cosa si tratta

Storicamente le leggi della Regione siciliana erano sottoposte a un controllo preventivo: il Commissario dello Stato poteva impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione. Una sentenza della Corte del 2014 ha eliminato questo sistema, estendendo anche alla Sicilia il controllo successivo previsto per le altre Regioni dall’art. 127 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato aveva impugnato l’art. 4 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (in materia di prosecuzione di rapporti di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117 della Costituzione, ritenendola una norma retroattiva e priva di copertura finanziaria. La disposizione era poi stata omessa in sede di promulgazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014 era stato annullato l’ultimo «frammento normativo» che manteneva il particolare controllo preventivo delle leggi siciliane; di conseguenza le norme statutarie sulle competenze del Commissario dello Stato non trovano più applicazione. Non essendo più previsto il sindacato sulla delibera prima della promulgazione, il giudizio non poteva proseguire, neppure ai fini di una cessazione della materia del contendere.

Il principio

Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi della Regione siciliana, è cessato anche il potere del Commissario dello Stato di impugnare in via principale le delibere legislative regionali: i ricorsi pendenti basati su quel potere diventano improcedibili.

Domande e risposte

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché il potere del Commissario dello Stato di impugnare preventivamente le leggi siciliane è venuto meno dopo la sentenza n. 255 del 2014, che ha esteso anche alla Sicilia il controllo successivo dell’art. 127 Cost.

Esiste ancora il Commissario dello Stato per la Sicilia?

Le norme statutarie sulle sue competenze nel controllo delle leggi siciliane non trovano più applicazione: il controllo è ora successivo, come per le altre Regioni.

La Corte ha deciso se la norma regionale fosse incostituzionale?

No. Il ricorso è stato chiuso in limine per improcedibilità, senza esame del merito della disposizione impugnata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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