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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittime alcune norme statali su beni culturali e turismo perché non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni. Respinge invece le altre censure delle Regioni Veneto e Campania.

Di cosa si tratta

Le norme impugnate riguardavano la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e il rilancio del turismo, materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Le Regioni lamentavano di essere state escluse da scelte che incidevano sulle loro attribuzioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Veneto e Campania avevano impugnato disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013 (conv. legge n. 112 del 2013) e del decreto-legge n. 83 del 2014 (conv. legge n. 106 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, per la mancata previsione di forme di raccordo con il sistema regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni della Regione Veneto; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. n. 91 del 2013 nella parte in cui non prevedono l’intesa fra Stato e Regioni, e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6, del d.l. n. 83 del 2014.

Il principio

Negli ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, come la valorizzazione dei beni culturali e il turismo, la disciplina statale deve prevedere strumenti di leale collaborazione (intese o meccanismi di raccordo); la loro assenza determina l’illegittimità costituzionale delle norme.

Domande e risposte

Le norme statali sui beni culturali sono state cancellate del tutto?

No. La Corte le ha dichiarate illegittime solo nella parte in cui non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni; altre questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Qual è il principio chiave applicato?

La leale collaborazione: quando una materia coinvolge competenze sia statali sia regionali, lo Stato deve coinvolgere le Regioni attraverso intese o meccanismi di raccordo.

Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?

No. La Corte ha accolto solo in parte i ricorsi: ha dichiarato inammissibili alcune censure e non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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