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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, sollevata anche in riferimento all’art. 6 della CEDU come norma interposta. La disposizione resta in vigore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino dubitava della legittimità di una norma del decreto sulla stabilizzazione finanziaria del 2011, ritenendola in contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il giusto processo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti privi di fondamento.

Il principio

La disciplina impugnata non viola né il principio di eguaglianza, né il diritto di difesa, né i vincoli derivanti dalla CEDU come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost.: la questione è manifestamente infondata e la norma resta efficace.

Domande e risposte

Cos’è l’art. 117, primo comma, in rapporto alla CEDU?

È il parametro che impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali: tramite esso le norme della CEDU operano come «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità.

Cosa contestava il giudice di Torino?

Riteneva la norma in contrasto con l’eguaglianza, il diritto di difesa e il giusto processo garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Cosa comporta la «manifesta infondatezza»?

Che i dubbi di costituzionalità sono palesemente privi di fondamento: la norma rimane pienamente in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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