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Con l’ordinanza n. 200 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla riforma della geografia giudiziaria che ha soppresso il Tribunale e la Procura di Pinerolo.
Di cosa si tratta
La riforma della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con il d.lgs. n. 155 del 2012 sulla base della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011, ha soppresso numerosi tribunali minori, tra cui quello di Pinerolo, per razionalizzare l’organizzazione della giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato la questione sul d.l. n. 138 del 2011, sull’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e sul d.lgs. n. 155 del 2012 (con la tabella A), in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, relativi al procedimento legislativo e ai limiti della delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Nell’ordinanza ha inoltre dichiarato ammissibile soltanto l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo, titolare di un interesse qualificato, respingendo gli interventi di altri Ordini forensi estranei al giudizio principale.
Il principio
La riforma della geografia giudiziaria che ha soppresso i tribunali minori, attuata in base alla delega del 2011, non viola le norme costituzionali sul procedimento legislativo e sui limiti della delega. Nel giudizio incidentale possono intervenire solo le parti del processo principale o i terzi con un interesse qualificato, diretto e immediato.
Domande e risposte
Il Tribunale di Pinerolo poteva essere soppresso?
Sì: la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure contro la riforma che ne ha disposto la soppressione.
Chi può intervenire nel giudizio costituzionale incidentale?
Le parti del giudizio principale e, tra i terzi, solo chi vanti un interesse qualificato, diretto e immediato; per questo è stato ammesso solo l’Ordine degli avvocati di Pinerolo.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 70, 72 (primo e quarto comma), 76 e 77 della Costituzione, relativi al procedimento legislativo e alla delega.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Parametro sui limiti della delega legislativa, ritenuto non violato
- Art. 77 della Costituzione — Parametro sul decreto legislativo delegato e la decretazione d’urgenza
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