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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, su ricorso della Regione Abruzzo, la norma sui poteri sostitutivi statali per la riconversione degli impianti bieticolo-saccariferi, nella parte in cui non prevedeva la necessaria partecipazione della Regione interessata al procedimento.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva previsto, in caso di mancata conclusione nei termini dei procedimenti autorizzativi, la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione agli accordi di riconversione degli impianti dello zucchero. La Regione Abruzzo ha contestato che questo potere sostitutivo statale incidesse su una materia di competenza regionale senza prevedere il suo coinvolgimento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso dalla Regione Abruzzo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa alla lettera a), per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo.

Il principio

Quando lo Stato esercita poteri sostitutivi che incidono su competenze regionali, deve garantire alla Regione interessata un’effettiva partecipazione al procedimento: l’omessa previsione di tale coinvolgimento viola il principio di leale collaborazione e l’art. 120 della Costituzione.

Domande e risposte

Di cosa si occupava la norma impugnata?

Della riconversione industriale degli impianti bieticolo-saccariferi (lo zucchero), prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di procedimenti autorizzativi non conclusi nei termini.

Perché la Regione Abruzzo l’ha impugnata?

Perché il potere sostitutivo dello Stato incideva su materie di competenza regionale senza prevedere il coinvolgimento della Regione interessata, in violazione della leale collaborazione.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva la partecipazione della Regione al procedimento; ha invece respinto come inammissibile l’altra censura per difetto di motivazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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