Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania contro le norme statali che riducevano il Fondo per lo sviluppo e la coesione per coprire alcuni oneri finanziari.
Di cosa si tratta
Le disposizioni impugnate (artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a, del d.l. n. 91 del 2014) coprivano gli oneri derivanti da un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dalla modifica della disciplina ACE, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania aveva impugnato le norme in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la decurtazione del Fondo, destinato anche al Mezzogiorno, ledesse la propria autonomia finanziaria e fosse stata decisa unilateralmente dallo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3, secondo comma, Cost. (per genericità e mancata prova della lesione delle attribuzioni regionali) e non fondata quella riferita agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Le percentuali di riparto del Fondo non costituiscono norme interposte vincolanti per le leggi successive.
Il principio
Le disposizioni che fissano una determinata percentuale di destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non hanno una forza tale da vincolare le leggi statali successive, che possono legittimamente modificarne l’entità senza per questo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni.
Domande e risposte
La Campania ha vinto il ricorso?
No: la questione è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta come non fondata.
Lo Stato può ridurre il Fondo per lo sviluppo e la coesione?
Sì: la Corte ha ritenuto che le percentuali di riparto non vincolino le leggi statali successive.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Parametro sull’autonomia finanziaria delle Regioni e gli interventi speciali, ritenuto non violato
- Art. 120 della Costituzione — Parametro collegato al principio di leale collaborazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.