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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania contro le norme statali che riducevano il Fondo per lo sviluppo e la coesione per coprire alcuni oneri finanziari.

Di cosa si tratta

Le disposizioni impugnate (artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a, del d.l. n. 91 del 2014) coprivano gli oneri derivanti da un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dalla modifica della disciplina ACE, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania aveva impugnato le norme in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la decurtazione del Fondo, destinato anche al Mezzogiorno, ledesse la propria autonomia finanziaria e fosse stata decisa unilateralmente dallo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3, secondo comma, Cost. (per genericità e mancata prova della lesione delle attribuzioni regionali) e non fondata quella riferita agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Le percentuali di riparto del Fondo non costituiscono norme interposte vincolanti per le leggi successive.

Il principio

Le disposizioni che fissano una determinata percentuale di destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non hanno una forza tale da vincolare le leggi statali successive, che possono legittimamente modificarne l’entità senza per questo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni.

Domande e risposte

La Campania ha vinto il ricorso?

No: la questione è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta come non fondata.

Lo Stato può ridurre il Fondo per lo sviluppo e la coesione?

Sì: la Corte ha ritenuto che le percentuali di riparto non vincolino le leggi statali successive.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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