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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 38 disp. att. cod. civ.: è legittimo che il tribunale per i minorenni sia competente sulle controversie relative al diritto degli ascendenti (i nonni) a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ.

Di cosa si tratta

Dopo la riforma della filiazione del 2013, l’art. 317-bis cod. civ. riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e consente loro di rivolgersi al giudice se tale rapporto viene ostacolato. Si discuteva quale giudice fosse competente: il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario. Il caso nasceva dal ricorso di nonni paterni che lamentavano l’ostilità della nuora nel mantenere i contatti con la nipote.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali per i minorenni di Bologna e di Napoli avevano sollevato la questione sull’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dal d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza sui provvedimenti ex art. 317-bis cod. civ. I parametri invocati erano gli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione, anche sotto il profilo dell’eccesso di delega (la legge delega non conteneva direttive sulla competenza).

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato non fondata la questione in riferimento a tutti i parametri evocati. La scelta di concentrare presso il tribunale per i minorenni anche le controversie sui rapporti tra ascendenti e nipoti rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore delegato e non viola né i limiti della delega né il principio di uguaglianza o del giusto processo.

Il principio

L’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza sulle controversie relative al diritto degli ascendenti di mantenere rapporti con i nipoti minorenni è coerente con la specializzazione di quell’organo nella tutela dell’interesse del minore e non eccede i confini della delega legislativa sulla revisione della filiazione.

Domande e risposte

A chi si rivolgono i nonni per mantenere i rapporti con i nipoti?

In base all’art. 317-bis cod. civ. e a questa decisione, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma?

No. La questione è stata dichiarata non fondata: la norma sulla competenza del tribunale per i minorenni resta pienamente in vigore.

Perché si parlava di eccesso di delega?

Perché la legge delega sulla riforma della filiazione non conteneva indicazioni espresse sulla competenza; la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore delegato fosse comunque coerente con i criteri della delega.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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